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Esercizio del diritto al voto a domicilio

Ultimo aggiornamento: 25 marzo 2021, 12:55

Voto domiciliare per elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali.

  1. Gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, risulti impossibile anche con l’ausilio dei servizi di cui all’art.29 della legge 5 febbraio 1992,104 , e gli elettori affetti da gravi infermità che si  trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali sono tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano , sono ammessi al voto nelle predette dimore
  2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.
  3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire ,in un periodo compreso tra il quarantesimo ed il ventesimo girono antecedente la data della votazione , al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti,:

 una dichiarazione in carta libera , attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l’indicazione dell’indirizzo completo di questa.

un certificato medico, rilasciato dal Funzionario Medico, designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale ,in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione,che attesti l’esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data del rilascio del certificato ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature medicali,

  1. Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l'annotazione del diritto a voto assistito, il certificato di cui al comma 3 , lettera b , attesta l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.»

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